Il Consiglio dei Diritti Umani è stato istituito nel 2006 ed è un organo sussidiario dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha il compito di promuovere e garantire alle popolazioni la piena realizzazione di tutti i diritti stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite e contenuti nei trattati e nelle leggi internazionali sui Diritti Umani. Il suo mandato include, inoltre, la prevenzione delle violazioni dei Diritti Umani e la promozione della cooperazione internazionale nell’ambito dei Diritti Umani.
Ha sostituito la Commissione dei Diritti Umani che, pur essendo un organismo indipendente, aveva ricevuto numerose critiche. La Commissione era, infatti, un organo non permanente, sussidiario al Consiglio Economico e Sociale e composto dai rappresentanti di 53 Stati nominati collettivamente per “acclamazione” per un periodo di tre anni: questo sistema ha ben presto portato ad un’eccessiva politicizzazione dell’organo che veniva in risalto soprattutto quando si affrontavano le violazioni dei Diritti Umani di determinati Stati.
Il Consiglio è, invece, composto da 47 Stati eletti dall'Assemblea generale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La durata del mandato è triennale ed i suoi membri non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.
Si riunisce, per le sue sessioni ordinarie, 3 volte all’anno ma può anche convocare sessioni speciali qualora sia necessario (la Commissione si riuniva una sola volta all’anno).
Funzionamento delle Sessioni del Consiglio dei Diritti Umani
Il Consiglio dei Diritti Umani ha da poco terminato la sua VII sessione che si è svolta a Ginevra (Svizzera) dal 3 al 28 marzo.
In una sessione ordinaria viene discussa la situazione dei diritti umani a livello mondiale secondo un’agenda che prevede la presentazione, da parte degli Special Rapporteur, dei report; in questo modo s’instaura un “interactive dialogue” tra gli Stati coinvolti, gli Stati membri, quelli osservatori e la società civile rappresentata dalle organizzazioni non governative con Statuto Consultivo presso le Nazioni Unite.
Il meccanismo scelto per valutare la situazione in materia di Diritti Umani a livello mondiale è quello delle“Procedure Speciali” (per Paese e per Tema). Al momento attuale vi sono 28 tematiche e 10 Paesi che fanno parte delle “Special Procedures”.
Le Procedure Speciali sono rese operative sia da un soggetto singolo (“Special Rapporteur", "Special Representative of the Secretary-General", "Representative of the Secretary-General" or "Independent Expert") sia da un gruppo di lavoro in genere composto da 5 membri.
Tutti i soggetti che ricevono il mandato sono indipendenti ed è questo un elemento di fondamentale importanza per fare in modo che il lavoro venga svolto senza influenze da parte degli Stati.
Il lavoro, nell’ambito delle “Procedure Speciali” viene svolto attraverso visite agli Stati per verificare la situazione dei diritti umani. Inoltre i mandatari sono in contatto con istituzioni, associazioni ed organizzazioni ricevendo informazioni riguardo a specifiche violazioni e, quando lo ritengono opportuno, possono inviare appelli urgenti o lettere ai Governi chiamati in causa per ricevere chiarimenti.
Fondamentale è anche il rapporto di collaborazione, fondato sull'istituto dello status consultivo, con le organizzazioni non governative che hanno la possibilità di collaborare con i rapporteur speciali e d’intervenire durante il dialogo interattivo.
UPR
L’Universal Periodic Review (UPR) è un meccanismo del Consiglio dei Diritti Umani che coinvolge tutti gli Stati parte delle Nazioni Unite. Ogni anno, 48 Paesi, divisi in 3 diverse sessioni, vengono sottoposti a un esame sulla situazione dei Diritti Umani al loro interno.
Questo riesame è basato principalmente su 3 documenti: una relazione nazionale preparata dallo Stato interessato in cui si evidenzia qualsiasi informazione ritenuta pertinente alla situazione interna sui Diritti Umani, la quale non deve superare le 20 pagine; una raccolta di 10 pagine preparata dal OHCHR con le informazioni contenute nelle relazioni di organismi delle Nazioni Unite, loro documenti ufficiali, procedure speciali, tra cui osservazioni e commenti da parte degli Stati interessati; infine, “informazioni affidabili e credibili” fornite da altre parti interessate (comprese le ONG).
Il Working Group che si occupa del riesame è composto da tutti gli Stati membri del Consiglio dei Diritti Umani assistito da una Troika, composta da tre Rapporteurs selezionati a sorte tra gli Stati membri del Consiglio dei Diritti Umani e secondo i diversi gruppi regionali. La sessione dell’UPR inizia con la presentazione da parte dello Stato sotto esame del suo report nazionale in cui risponde alle questioni sollevate in precedenza dal Consiglio dei Diritti Umani o dalle ONG; successivamente si apre un dibattito in cui gli Stati possono sottoporre allo Stato altre domande o proporre raccomandazioni circa la documentazione fornita dal suddetto Stato sulla situazione dei Diritti Umani al suo interno. Il Working Group adotta infine un rapporto contenente il riassunto del dibattito svoltosi durante la sessione, la posizione dello Stato esaminato, le raccomandazioni degli Stati e gli obblighi che lo Stato in questione si impegna a prendere. Questo rapporto finale deve essere adottato nella sessione plenaria del Consiglio dei Diritti Umani attraverso una risoluzione.