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10 giorni x i diritti umani: Appello della Tavola della pace

01/12/11
Il VIDES Internazionale è da anni impegnato nella promozione e diffusione di una cultura dei diritti umani. Lo fa attraverso il volto dei suoi giovani volontari sparsi per il mondo (solo nel 2011 più di 4.500) e attraverso la sua presenza puntuale e attenta nei fora internazionali. In particolare, al Consiglio dei Diritti Umani, a Ginevra, il VIDES è da tempo attivo interlocutore dei governi di tutto il mondo per dar voce ai diritti di tante donne, giovani e bambini.

Per tutti questi motivi accogliamo con estremo interesse l’iniziativa: “10 giorni x i Diritti Umani” lanciata dalla Tavola della Pace rivolta in particolar modo ai media nazionali, ma anche a noi, organizzazioni della società civile.
Anche il VIDES in occasione della vicina celebrazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre, 2011) pubblicherà, a partire da oggi, un articolo al giorno della Dichiarazione.

Abbiamo il piacere e l’onore di pubblicare insieme all’articolo un commento che il Prof. Antonio Papisca (direttore della Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova) ha preparato per l’iniziativa della Tavola della Pace.

Vi invitiamo, dunque, a leggere insieme il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.


Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

L’articolo 1 dice chiaramente qual è il fondamento dei diritti umani: è l’essere umano in quanto tale. Si nasce con i diritti e le libertà fondamentali. Il legislatore, nel nostro caso il legislatore internazionale, non “crea” né “concede” i diritti umani, ma li “riconosce”. I diritti umani preesistono alla legge scritta. I diritti umani siamo noi. In epoca di assolutismo, ci fu chi disse: “L’Etat c’est moi” (lo Stato sono io). In virtù del riconoscimento giuridico dei diritti umani ciascuno di noi può a giusto titolo dire: “La Loi c’est moi” (la Legge sono io), beninteso la legge fondamentale, non il privilegio o il capricco o il lusso. Dire diritti umani significa dire consapevolezza di altissima responsabilità personale e sociale, da spendere in termini di solidarietà e di servizio alla comunità. Gli estensori della Dichiarazione intesero i diritti umani come “verità pratiche”: il diritto alla vita è il bisogno vitale di vivere, il diritto al lavoro è il bisogno vitale di lavorare, e così via. Dissero: scriviamo un elenco di verità pratiche, senza chiederci qual è il loro fondamento. Ma l’articolo 1 esplicita senza mezzi termini proprio questo fondamento.

Antonio Papisca
Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova (antonino.papisca@unipd.it).

Per maggiori informazioni sulla Tavola della Pace visita il sito: www.perlapace.it
Lunedì, 05 dicembre
10 giorni x i diritti umani
Verso il 10 dicembre: leggiamo insieme ogni giorno un articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani


Art. 2 “Vietato discriminare”
leggiamo insieme il secondo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.”
Segue il commento del prof. Antonio Papisca.
Questo articolo, affermando che tutti i diritti e libertà enunciati nella Dichiarazione “spettano ad ogni individuo”, potrebbe sembrare pleonastico rispetto all’articolo 1, è invece il suo completamento con l’ammonizione: giù le mani dalla dignità della persona e dai diritti che le ineriscono. L’espressione “senza distinzione” richiama implicitamente il principio di eguaglianza e introduce quello di non discriminazione, che verrà esplicitato dall’articolo 7. Il divieto di discriminazione è già espresso, in termini generali, nell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite (1945), che annovera tra i fini quello di “conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale ad umanitario, e nel promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”(corsivo aggiunto). La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’annoverare il divieto di discriminazione tra quelli assoluti, come tali ad altissima valenza precettiva: al riguardo si parla di ius cogens, i cui principi obbligano tutti, a prescindere dal fatto di averli accettati per iscritto. Siamo nel diritto consuetudinario, che comprende anche i divieti di schiavitù, di genocidio, di violazioni estese e reiterate dei diritti umani.
Il divieto di discriminazione è ribadito in tutte le Convenzioni giuridiche internazionali, in particolare nella Convenzione contro la discriminazione razziale, in quella contro le donne, in quella sui diritti delle persone con diasbilità, in quella sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
L’articolo 2 della Dichiarazione Universale offre una tipologia di cause e forme di discriminazione. Va sottolineato il secondo paragrafo che attiene allo “statuto politico, giuridico o internazionale” dei paesi e dei territori di afferenza delle persone. L’appartenenza di una persona ad uno stato a regime totalitario non può essere motivo di discriminazione da parte di governi e cittadini di stati a regime democratico. Per i diritti umani non vale il principio mercantile della reciprocità.
Forme sempre più frequenti di discriminazione attengono alla sfera della pratica religiosa, dell’educazione e della cittadinanza. Per esempio, le classi scolastiche “differenziate” per i bambini degli immigrati costituiscono flagrante violazione, oltre che del generale divieto di discriminazione, anche degli espliciti obblighi delle Convenzioni Unesco in materia sia di educazione (1960) sia di “protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali” (entrata in vigore nel 2006). Una forma particolarmente odiosa di discriminazione è quella che si traduce nella pulizia etnica e, spesso, nei collegati processi di vero e proprio genocidio. La discriminazione investe anche il mondo del lavoro. Le politiche che assumono come fisiologica la disoccupazione e la precarietà contravvengo il divieto di discriminazione. Le politiche di neoliberismo, improntate alla de-regulation (economica e istituzionale) e che danno per scontato che ottocento milioni di esseri umani debbano morire per fame e povertà estrema, sono flagrantemente discriminatorie. C’è chi pensa, a ragione, che tali politiche debbano essere annoverate tra i crimini contro l’umanità. La discriminazione è l’alleata, talora subdola, ma sempre perniciosamente efficace, di intolleranza, razzismo, xenofobia, guerra.
Antonio Papisca
Martedì, 6 dicembre
10 giorni x i diritti umani
Verso il 10 dicembre: leggiamo insieme ogni giorno un articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani


Art. 23 “Il lavoro è un diritto”
leggiamo insieme l’articolo 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
“1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi”.
Segue il commento del prof. Antonio Papisca.
“Il contenuto di questo Articolo è ulteriormente specificato dagli Articoli 6, 7 e 8 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, dove è innanzitutto stabilito che le misure che gli Stati sono obbligati a prendere “per dare piena attuazione a tale diritto”, dovranno comprendere “programmi di orientamento e di formazione tecnica e professionale, nonché l’elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo” (corsivo aggiunto).
Il messaggio che proviene dal Diritto internazionale è chiaro: il settore del lavoro non può essere lasciato al libero arbitrio del mercato, ma deve costituire oggetto di politiche pubbliche nel quadro di una più ampia programmazione di stato sociale. E’ inoltre stabilito che deve esserci “la possibilità eguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali”. La meritocrazia trova qui i parametri conformi a dignità umana, come tali prioritari rispetto a qualsiasi altra tipologia.
Il diritto umano al lavoro trova anche riscontro nella Convenzione internazionale contro la discriminazione razziale, nella Convenzione internazionale contro ogni forma di discriminazione nei riguardi delle donne, nella Convenzione internazionale sui diritti dei bambini, nella Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, nella Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli e in tanti altri strumenti giuridici, internazionali e regionali-continentali.
Nell’interpretazione del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali il diritto al lavoro è un diritto che inerisce ad ogni persona ed è allo stesso tempo un diritto collettivo. Esso comprendente tutte le forme legittime di lavoro, dipendente o non.
La produzione di norme giuridiche internazionali in materia di lavoro ha il suo principale laboratorio nell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL, con sede a Vienna. La sua Conferenza è formata da delegazioni nazionali ‘tripartite’, comprendenti i rappresentanti dei governi, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni padronali. Alcuni organi interni di controllo sull’applicazione della normativa sono formati da persone indipendenti dagli stati. Tra le molte Convenzioni OIL si segnala la numero 22 portante sulla politica dell’occupazione, la quale parla del diritto ad una “occupazione piena, produttiva e liberamente scelta”. Purtroppo questa prospettiva rimane molto lontana per milioni di esseri umani.
La disoccupazione e la mancanza di lavoro sicuro spingono i lavoratori a trovare occupazione nel settore informale dell’economia. Il vigente Diritto internazionale è molto deciso nello stigmatizzare sia il lavoro forzato sia il lavoro prestato in settori dell’economia informale. Il primo è definito dall’OIL come “qualsiasi lavoro o servizio esigito dalla persona sotto la minaccia di una qualsiasi penalità e per il quale la persona non si è offerta volontariamente”. Gli stati sono obbligati ad abolire, vietare e contrastare qualsiasi forma di lavoro forzato, come anche prescritto dall’articolo 5 della Convenzione sulla schiavitù. Gli stati devono altresì intervenire per ridurre quanto più possibile il numero di lavoratori che operano al di fuori dell’economia formale, obbligando i datori di lavoro a rispettare la legge e dichiarare i nomi dei loro lavoratori in modo da rendere possibile la garanzia dei loro diritti.
Gli stati sono inoltre obbligati a proibire il lavoro dei minori di sedici anni. Tra i loro obblighi, oltre quelli di assicurare non discriminazione, pari opportunità ed eguaglianza, c’è quello di adottare misure che assicurino che le misure di privatizzazione non ledano i diritti dei lavoratori. In particolare, il Comitato delle Nazioni Unite afferma senza mezzi termini che “specifiche misure destinate a incrementare la flexicurity dei mercati del lavoro non devono rendere il lavoro meno stabile o ridurre la protezione sociale dei lavoratori”.
Già, la flexicurity. Ci si può ubriacare (colpevolmente) di flexicurity così come avvenne con la deregulation. Anche in sede di Unione Europea c’è il rischio che si istituzionalizzi il vizio della flexicurity. Il Diritto internazionale dei diritti umani esige che, in tema di occupazione, si parta col piede giusto (anzi, obbligato), cioè dal diritto al lavoro come diritto fondamentale che è, allo stesso tempo, diritto alla piena occupazione e diritto allo stato sociale. Il diritto al lavoro come tale non ha pertanto nulla a che vedere con l’ideologia neoliberista e relative vischiose varianti.
Il diritto umano al lavoro è strettamente collegato ai cosiddetti diritti sindacali, a fondare e far parte di sindacati. Il Diritto internazionale ‘riconosce’ i sindacati, non parla invece di ‘partiti’, se non nel contesto regionale dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. E’ il caso di ricordare che dal 1961 è in vigore la Carta sociale europea, più volte riformata, sulla cui applicazione veglia il Consiglio d’Europa, in particolare attraverso il Comitato europeo dei diritti sociali, organo formato da esperti indipendenti. Ad esso possono presentare reclami proprio le associazioni sindacali e organizzazioni non governative. La Dichiarazione universale non fa cenno allo sciopero. Ci pensa invece l’Articolo 8 (1 comma, lettera d) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che impone agli stati l’obbligo di garantire “il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità alle leggi di ciascun paese”. Il rinvio è dunque alla legge nazionale, la quale deve però essere conforme ai principi generali del Diritto internazionale, e considerare quindi lo sciopero quale articolazione connaturale al diritto fondamentale al lavoro. E’ appena il caso di sottolineare che l’esercizio di questo diritto deve avvenire nel rispetto di tutti gli altri diritti fondamentali, in uno spirito di alta responsabilità sociale.
Se ne dicono tante sui sindacati. Certamente, essi devono essere guidati da persone che abbiano nella mente e nel cuore i diritti dei lavoratori, e che non vengano a compromesso con istanze vetero-corporative. Si possono e si devono criticare quelle dirigenze sindacali che si sono burocratizzate o, più o meno palesemente, partiticizzate. Ma chiediamoci: se non ci fossero stati i sindacati, sarebbe stato possibile avviare la ‘civiltà del lavoro’? E se non ci fossero oggi, sarebbe possibile riprendere quel cammino?
Riflessione finale, forse troppo ovvia. L’Articolo 1 della Costituzione Italiana proclama che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. E se il lavoro non c’è? Senza fondamento(a) la Repubblica crolla. E se al posto del lavoro si mette il precariato o la flexicurity, quanto ne guadagna la statica della Repubblica?”
Antonio Papisca
Mercoledì, 7 dicembre
10 giorni x i diritti umani
Verso il 10 dicembre: leggiamo insieme ogni giorno un articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani


Art. 26 “Diritto ad una buona scuola”

“1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.


Segue il commento del prof. Antonio Papisca.

La traduzione italiana ufficiale di “education” in “istruzione” può essere fuorviante. “Education” comprende sia l’istruzione - trasmissione di dati cognitivi presuntivamente ‘neutri’ – sia l’educazione quale processo più ampio che insieme con i blocchi cognitivi della storia, del latino, della fisica, ecc., propone valori ed opera per la loro volontaria interiorizzazione da parte dei discenti.
Il tradizionale modo di concepire l’istruzione scolastica è, per così dire, sospettoso nei riguardi dei valori. L’educazione non teme di contaminarsi con i valori, non sarebbe educazione se avesse questo timore. Ma quali valori per quale educazione finalizzata a quali obiettivi?
Il secondo comma dell’Articolo 26, pur nella sintesi del suo enunciato, dà la risposta. Il primo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è ancora più esplicito quanto a contenuti e finalità dell’educazione:
“1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.
Il secondo comma di questo Articolo definisce in maniera puntuale quali devono essere i cardini di un sistema educativo che sia congruo rispetto ai contenuti e alle finalità del processo educativo quale prima definito: “l’istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano di eguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione obbligatoria… deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio, e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante”.
Ai sensi del vigente Diritto internazionale, l’istituzione di scuole private rientra fra i diritti di libertà, il cui esercizio deve essere conforme a quanto prescritto dal quarto comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale:
“Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti d’istruzione, purchè i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato”. Il quale Stato, a sua volta, dovrà rispettare quanto disposto dal citato 1° paragrafo. Insomma priorità viene data alla scuola pubblica, ma sia questa sia la scuola privata devono impartire un’educazione che, per i contenuti essenziali riguardanti i diritti della persona, la pace e la solidarietà, deve essere la stessa.
Il Diritto internazionale dei diritti umani fissa dunque dei paletti molto chiari. E’ legittimo chiedersi se, soprattutto per quanto riguarda contenuti e finalità, i Ministri che si sono succeduti in Italia alla Pubblica Istruzione abbiano preso visione diretta delle norme internazionali sopra citate.
Al di là di polemiche vetero-ideologiche o neo-ideologiche su scuola pubblica e privata, resta il dato del calvario fatto subire all’educazione civica. Il Diritto internazionale dice giustamente che questa è il nucleo centrale del disegno educativo finalizzato a formare la persona-cittadino/a.
L’UNESCO si è fatta carico di elucidare contenuti e metodologia dell’educazione civica già nel 1974 con la Raccomandazione “sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali sull’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali”. I contenuti riguardano dunque i diritti umani, la pace, la solidarietà, il dialogo interculturale, la cittadinanza attiva. Questo documento è un efficace compendio di pedagogia e di didattica, rimane un ‘classico’. Ovviamente, esso va integrato dalla abbondante documentazione che è stata prodotta in relazione ai vari ‘anni’ e ‘decenni’ delle Nazioni Unite dedicati all’educazione alla pace, alla nonviolenza, sempre in relazione al paradigma dei diritti umani. Rimane fermo che l’educazione civica deve essere interdisciplinare, partecipata, trasversale ai vari insegnamenti, orientata all’azione.
Chi educa deve preoccuparsi di indicare percorsi d’azione, in costante interazione con il territorio, cioè con gli amministratori locali e le associazioni e i gruppi di volontariato. Naturalmente, è fondamentale l’interazione con le famiglie, proprio sul terreno dell’educazione civica che, in questo contesto, diventa fertile co-educazione dove devono incontrarsi, non scontrarsi, la responsabilità degli insegnanti-educatori, i diritti dei bambini e degli adolescenti, i diritti-doveri-responsabilità dei genitori.
Con riferimento ai figli, particolarmente delicata si presenta l’applicazione del secondo comma dell’Articolo 26 della Dichiarazione universale, specificato da quanto dispone il terzo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni”.
A partire dall’entrata in vigore, nel 1990, della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini e dei minori, questi hanno diritti internazionalmente riconosciuti (diritti ‘rafforzati’ in ragione dell’età), i quali devono pertanto essere garantiti, oltre che a scuola, anche e soprattutto nell’ambiente familiare. I ragazzi sono riconosciuti come titolari di diritti fondamentali, anche civili e politici. Recita l’Articolo 12 della suddetta Convenzione: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. Incalza l’Articolo 14: “1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità”.
Il messaggio per i genitori è che i loro figli sono ‘soggetti’ e non ‘oggetti’ e che in concreto bisogna agire nel “superiore interesse dei bambini”, come proclama l’Articolo 3 della citata Convenzione internazionale. Altrimenti detto, ai diritti dei bambini, più che i diritti dei genitori, corrispondono i doveri dei genitori.
Antonio Papisca
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